Articolo 41.
(Incarichi dirigenziali).

        1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3», sono aggiunte le seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
        3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed integrato dai commi 1 e 2, gli incarichi ivi previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
        4. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso. In via transitoria, le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.